Fai tutto tu è una di quelle frasi che possiamo dire al cameriere di un ristorante nel quale poniamo cieca ed assoluta fiducia ma, anche in questo caso, potremmo pentircene: potrebbe sturare una bottiglia da cinquecento euro che va oltre il nostro budget.
Tuttavia, questa frase è purtroppo troppo spesso usata da chi, digiuno di una materia, si rivolge ad un professionista a cui, confidando nelle sue competenze, non può che lasciare in mano l’intera gestione di un’attività. Possiamo quindi dire queste parole ad un idraulico o all’elettricista chiamati a riparare un impianto guasto ma facciamo bene attenzione a usarla con un social media manager.
È oggettivamente impensabile che un imprenditore abbia la capacità di gestire la presenza sui social; presenza oggi sempre più indispensabile per guadagnarsi e mantenere la propria fetta di mercato e, possibilmente, allargarla. Ecco, quindi, che ci si affida ad un creatore di siti, un web designer e un social media manager perché i nostri business possano espandersi e, sperabilmente, sbaragliare la concorrenza.
Purtroppo, spesso, le parti di questo contratto non si rendono conto appieno delle implicazioni che stanno alla base del loro rapporto.
Già abbiamo parlato di come le aspettative delle parti possano non collimare quando il cliente non comprende appieno che un SMM assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato ma, andando oltre, al professionista del web potrebbe sfuggire che lui assume le vesti del proprio cliente online, sostituendosi a lui in tutto e per tutto, ma lasciando a questi le responsabilità civili e, in caso, anche penali del suo operato.
Il Social Media manager, in non pochi casi, è deputato anche alla costruzione di contenuti e immagini da pubblicare e, al contempo, ha in dotazione un database di informazioni preziosissimo del cliente, vale a dire tutti i like ed i commenti che le interazioni sui social, di cui ha il totale controllo, hanno generato.
L’ipotesi è meno rara di quanto non si possa credere, specialmente quando ci si rivolge ad una web agency che offre un servizio completo che va dalla creazione di una pagina web fino al suo posizionamento e le successive campagne social.
Si tratta di aspetti che devono trovare tutti la disciplina in appositi contratti opportunamente costruiti dove prevedere diritti e doveri delle parti, ma anche responsabilità ed eventuali manleve a fronte di comportamenti che possano creare pregiudizio a terzi.
Caso che si può presentare è l’utilizzo di immagini protette da copyright. Fondamentale quindi prevedere, fin dall’instaurazione del rapporto a chi spetta il compito di fornire materiali e altri contenuti facendo salva l’altra parte da eventuali richieste di risarcimenti danni.
Altro aspetto a volte trascurato è quello dei contenuti che vengono lanciati online. In un momento in cui imperversa un “politically correct” di cui tutti si sentono depositari, non è improbabile che qualche utente, sentendosi offeso da un post o un commento di altri utenti, possa scatenare una vera e propria shitstorm su una pagina o un profilo o decidere di investire l’autorità giudiziaria generando, in tal modo, costi per spese legali e addirittura risarcimenti danni.
Stabilire quindi, già al momento della stipula del contratto, la ripartizione delle responsabilità e dei successivi eventuali costi potrebbe essere decisamente opportuno.
Non ultimo fondamentale aspetto è quello relativo all’eventuale trattamento dati personali e i possibili abusi che potrebbero derivarne.
In linea di principio un Social Media Manager non ha accesso ai dati che vengono trattati dal proprio cliente quale Titolare ai sensi del GDPR; tuttavia, nel caso di gestione di un sito internet, analisi del traffico tramite cookie e risposte alle mail degli utenti, il SMM assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento e, in tal senso, deve essere nominato con lettera di incarico. Detta omissione può essere valutata come violazione dal Garante e sanzionata nei confronti del cliente e, allo stesso modo, chi tratta detti dati può essere oggetto di procedimento per avere effettuato trattamenti senza autorizzazione.
Infine, il SMM deve ricordare che l’accesso alle banche dati dei propri clienti viene concesso per un ben preciso scopo, vale a dire quello del contratto e non può quindi farne altro uso.
Sintomatica in tal senso una recente pronuncia della cassazione che, pur trattando altra fattispecie, non specifica, ha stabilito che ha stabilito come l’art. 615-ter del Codice Penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico), trova applicazione ogni volta non solo che si faccia accesso senza titolo o autorizzazione ad una banca dati o rete altrui, ma anche quando ciò avvenga per scopi non leciti o legittimi.
Ergo un SMM che, ad esempio, utilizzi dati per offrirli alla concorrenza o li monitorasse per altri scopi, potrebbe incorrere anche in questa ipotesi di reato.
Da queste osservazioni emergono due ordini di considerazioni:
- come non sia opportuno quando si conclude contratti come quelli relativi alla rete limitarsi ad una stretta di mano, o accettare un preventivo che contiene spesso solo i dettagli economici o, peggio ancora, mettersi totalmente in mano alla controparte con il classico fai tutto tu, senza avere una compiuta conoscenza dei rischi a cui si può andare incontro.
- Per la gestione del proprio marketing o della propria comunicazione affidarsi sempre ad agenzie fidate: controllare che abbiano un sito, leggere le recensioni dei titolari su LinkedIn e prendere informazioni prima di stipulare un contratto per il quale è opportuno anche l’intervento di un avvocato specializzato sull’argomento, meglio se inserito nel team dell'agenzia che risulta, così, strutturata in modo completo ed efficiente.
Gianni Dell'Aiuto
Avvocato