Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Sez. XI Civ. 4532/22), impone una seria riflessione da parte dei creatori e sviluppatori si siti internet, sugli strumenti contrattuali che vengono utilizzati dalle loro aziende. Purtroppo, è ancora diffusa l’abitudine di concludere un contratto con la classica stretta di mano ovvero gli equivalenti moderni telematici come lo scambio di mail o, non ultimo, l’accettazione di un preventivo. La delicatezza della materia già avrebbe dovuto imporre di usare contratti specifici, dettagliati e non dei modelli copia incolla e la sentenza del Tribunale di Milano ne è la conferma.
Nella fattispecie un’azienda che aveva commissionato un sito per e-commerce, assistenza Shop Care e Hosting, ha citato in giudizio il proprio fornitore, creatore e gestore del sito, per gli scarsi risultati ottenuti, la perdita di posizionamento, i danni da mancati introiti.
Nella sua decisione il Tribunale ha mosso il proprio ragionamento da alcune premesse e, in particolare, che il motivo per il quale il cliente ha conferito l’incarico di realizzare il sito e porre in essere le attività connesse di posizionamento, in particolare quella di SEO, configurano il motivo del contratto e, di conseguenza, un elemento che devono essere valutato ai fini del decidere. Di conseguenza il Tribunale ha qualificato la realizzazione della piattaforma e-commerce come appalto d’opera e le attività accessorie come appalto di servizi ponendo in evidenza il collegamento dei contratti. Non ha ritenuto di aderire alla tesi difensiva della società convenuta che voleva ricondurre la fattispecie ad un mero contratto d’opera intellettuale, con le conseguenti differenze in materia di responsabilità.
Ravvisando quindi una serie di inadempimenti ed un’esecuzione non ottimale del contratto da parte del provider, il Tribunale ha tra l’altro rilevato come la parte attrice avesse dedotto nel rapporto contrattuale le sue specifiche esigenze e che l’appaltatore non abbia mantenuto l’obbligo assunto. Da ciò è derivata la condanna al risarcimento dei danni.
La pronuncia del Tribunale milanese deve portare pertanto le aziende fornitrici di servizi internet ad un’attenta valutazione delle ragioni che muovono le clienti ad affidare loro la creazione di un sito internet e tutte le attività successive che possono andare dal posizionamento allo sviluppo della presenza sulle piattaforme social.
Oggi, infatti, non ha più senso un semplice sito vetrina abbandonato a se stesso, che serve esclusivamente a dimostrare l’esistenza di un’azienda o un professionista; la ricerca di nuovi clienti o follower è un’attività forse non solo semplicemente connessa o collaterale, ma essenziale ed è proprio questo che il cliente vuole e che chiede al proprio fornitore.
Pertanto, web agency, creatori di siti e tutti i professionisti del settore, dai social media manager ai creatori di contenuti, devono essere consapevoli della complessità della loro attività e dei risvolti che può avere sul piano giuridico.
Basta quindi con contratti conclusi con gli strumenti menzionati all’inizio, del tutto obsoleti per l’attuale mercato ma anche pericolosi in caso si presentassero criticità con i clienti. Un professionista del settore internet deve ovviamente tutelare il proprio cliente, ma anche tutelare se stesso da richieste che, come dimostra il caso citato, potrebbero essere fondate e comportare la condanna al pagamento di ingenti risarcimenti.
Non ultimo aspetto da considerare, e da inserire sempre compiutamente nei contratti, è quello relativo al trattamento dei dati personali e l’applicazione del GDPR. Le richieste del cliente, ovviamente, comportano una necessaria attività di profilazione e tracciamento degli utenti ma, per fare ciò, è necessario che la raccolta dati e relativi consensi rispetti rigorosamente il Regolamento Europeo 679/2016. Non farlo potrebbe comportare non solo sanzioni economicamente importanti per il cliente (Titolare del trattamento), ma anche provvedimenti correttivi del Garante Privacy. Tutto ciò potrebbe estendersi alla stessa agenzia web eventuale contitolare o responsabile esterno del trattamento.
Gianni Dell’Aiuto - Avvocato