Il contratto del Social Media Manager

Il contratto del Social Media Manager, si avete letto proprio bene.

Il Social Media Manager è un’attività di grande responsabilità purtroppo molto spesso gestita in maniera irresponsabile

Il Social Media Manager è un lavoro che sta prendendo sempre più piede. È un lavoro che affascina ma, come tutti i professionisti, anche chi opera nel web deve prevedere la stipula di un contratto con il cliente che sia in grado di tutelare le sue prestazioni lavorative.

Mi spiego meglio. In un contratto, ciascuna delle parti deve eseguire un’obbligazione, intesa in senso giuridico di attività oggetto del rapporto.

Se chiedo ad una impresa edile di costruirmi la casa, l’obbligazione per entrambe le parti è di risultato: la casa a fronte dell’integrale pagamento. Un avvocato o un medico, invece, non possono garantire l’assoluzione di un colpevole o la guarigione di un malato e la loro obbligazione è di mezzi: certamente devono fare tutto il loro meglio per poter giungere al risultato, ma non possono garantirlo.

Lo stesso vale per il SMM che non può dare garantire al cliente più like, condivisioni o avere più voti alle prossime elezioni; men che meno l’aumento del fatturato. Il SMM assume, dunque, un’obbligazione di mezzi.

Ma il cliente lo sa? Lo ha capito? Non sempre… anzi! Il cliente vuole “semplicemente” un risultato. Spesso, addirittura, lo pretende. Quante volte può capitare, ed è capitato, che dopo una settimana di attività del SMM, il cliente chiama per lamentarsi che, pur avendo pagato, non ha ricevuto né un like in più né venduto un prodotto in più?

Ecco che si pongono alle parti, specialmente al SMM, una serie di criticità non indifferenti sul piano legale, dovendo bilanciare prestazioni ed esigenze giustapposte.

I pochi, scarni e incompleti, modelli di contratto che si trovano in rete, oltretutto, non aiutano a risolvere il problema e pongono, in caso di conflitti tra le parti, difficoltà di interpretazione cui non è dato sapere come potrebbe rispondere un giudice.

La maggior parte dei formulari che circola indica un elenco di attività che il SMM si impegna a realizzare sui social, senza indicare i budget di spesa o informative al cliente; senza previsione di implementazioni o interventi correttivi che, caso per caso, potrebbero essere parte essenziale del contratto o esserne esclusi.

Come comportarsi se un cliente chiede una prestazione per lui inclusa e per il SMM esclusa? In pochi contratti si prevede chi sia a scegliere i contenuti, chi ha la decisione finale sugli stessi, (solo a volte ci si limita a richiami generici), su chi incombano le responsabilità, ad esempio, nel caso di oscuramento di un sito o eliminazione di post su un social.

Niente infine si dice sulla protezione e sul trattamento dei dati personali del cliente che, necessariamente, passano tra le mani e sono nella disponibilità del SMM.

Né questi può obiettare semplicemente affermando “ma il cliente mi ha dato le credenziali di accesso”. Certo, queste costituiscono la condicio sine qua non per poter espletare l’attività lavorativa ma di certo non esonerano il SSM dagli obblighi previsti dalla recente normativa in tema di privacy.

Anche un like può essere un dato e qualche SMM, o un suo collaboratore, potrebbe sottrarli e rivenderli. Stessa cosa dicasi delle mailing list.

Per non parlare poi dei messaggi che leggono anche i Social Media Manager o i collaboratori. Già, i collaboratori…. Lo sa il SMM che risponde dell’operato di questi ultimi? E se costoro commettessero una scorrettezza? Se il SMM non si è adeguatamente tutelato, ahimè di fronte al cliente rimane lui l’unico responsabile e addio diritto di rivalsa. GDPR, questo sconosciuto!

Il Social Media Manager, inoltre, gestisce l’immagine del proprio cliente e, di conseguenza, in tale veste assume una vera e propria responsabilità anche verso terzi e verso l’esterno.

Il contratto del Social Media Manager quindi, per essere redatto a regola d’arte deve prevedere anche espressamente la configurazione del SMM nell’ambito della disciplina di cui al GDPR.

A seconda del ruolo ricoperto, infatti, il Social Media Manager può essere Titolare dei dati, Responsabile, Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.

Le fattispecie sono estremamente ampie e variegate e vanno esaminate caso per caso. Non è possibile dare delle linee guida di carattere generale.

Cosa succede se si ignorano o peggio sottovalutano questi aspetti? Che il tutto avviene a rischio e pericolo dei SMM che, non essendosi sufficientemente tutelati nella redazione di un contratto, rischiano di incontrarsi con i loro clienti non più negli uffici di questi ultimi ma direttamente nelle aule di un tribunale. E non è detto che ne escano vincenti.

Avv. Gianni Dell’Aiuto http://www.dellaiuto.com

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