Eredità digitale: cosa accade ai social e ai contenuti dopo la nostra morte?

Il GDPR non ha abrogato il d.lgs. 196/2003, l’ancora vigente Codice Privacy che è stato modificato e integrato, tra l’altro, con i commi da 2 a 5 dell’art. 2-terdecies che disciplinano l’eredità della nostra identità virtuale.

Infatti, tutto l’insieme di dati, immagini, pensieri, interazioni, tracce della nostra navigazione, vanno a formare il nostro “IO ONLINE”, che rimane in rete, anche contro la nostra volontà, dopo la morte della persona di cui è una rappresentazione digitale.

Ecco, quindi, che il legislatore italiano fornisce una disciplina di che cosa avviene nel momento in cui l’interessato viene a mancare e di come lo stesso possa comunque intervenire prima del suo decesso con una dichiarazione scritta non equivoca, specifica, libera e spontanea, presentata o comunicata al titolare del trattamento nell’ambito dell’offerta di servizi della società dell’informazione, allo scopo di impedire o disciplinare l’esercizio dei diritti connessi al trattamento post mortem dei propri dati personali che il primo comma riconosce (per quanto qui di interesse) da parte di chi agisca «per interesse proprio», in qualità di «mandatario dell’interessato», ovvero «per ragioni familiari meritevoli di protezione».

L’argomento riguarda ovviamente tutti ma, in particolare, i personaggi della rete, coloro che hanno creato una loro immagine, se non il loro lavoro, con contenuti online specialmente se gestiti in forma contrattuale da terzi.

Non dimentichiamo, infatti, che stiamo parlando sia di diritti della personalità sia di diritti patrimoniali che cadono in successione.

Immagini, like, commenti, e le continue interazioni, di un profilo social, rappresentano un patrimonio che dovrebbe essere gestito dagli eredi o, prima della morte, con uno strumento testamentario che preveda cosa deve accadere dell’immagine del de cuius, dei suoi contenuti e dei diritti economici che vi possono eventualmente gravitare intorno.

Tutto ciò, ci dice la legge, senza pregiudicare i diritti patrimoniali dei terzi, vale a dire aziende, operatori e piattaforme social.

La morte di una persona, infatti, determina oggi la successione sui propri dati personali online sia che questi configurino cose che possono formare oggetto di diritti» ex art. 810 c.c. sia sui rapporti contrattuali che ne derivano e che potrebbero perdurare dopo la morte di una persona.

Non lasciamoci trarre in inganno dalla circostanza che Facebook preveda norme contrattuali per poter decidere cosa fare del proprio profilo in caso di morte dell’utente.

Qui stiamo parlando di tutto il patrimonio di una persona che comprende anche la sua personalità online e che può essere gestita dagli eredi secondo il dettato codicistico in mancanza di testamento o di una norma contrattuale.

La vigente normativa fa del resto propendere ad una lettura in chiave di salvaguardia economica dei dati laddove riconosce il «diritto di difendere in giudizio i propri interessi», che comprende i familiari che possono proteggere, oltre al patrimonio, con la reputazione del defunto, quella propria. Una forte analogia con il diritto di autore.

Potrebbe quindi verificarsi che gli eredi abbiano interesse ad impedire che siano cancellati definitivamente o acquisiti da terzi, il sito web fonte di reddito, le e-mail ed anche un profilo social.

Non parliamo, anche qui, solo di personaggi pubblici. Recenti casi di suicidio dimostrano come sussistano interessi sia per la tutela in sede giudiziaria sia per possibili aspetti assicurativi. La Corte Federale Tedesca si è espressa in tal senso contro una piattaforma che negava l’accesso ai dati di una ragazza defunta per, a suo dire, a tutela della riservatezza della stessa.

L’argomento riguarda anche i Social Media Manager che, in molti casi, sono i veri e propri depositari e custodi di quell’enorme patrimonio di dati, informazioni e reazioni di terzi che costituiscono il valore morale ed economico non solo di pagine social, ma anche della persona.

Considerare, pertanto, la possibilità al momento della definizione di un contratto di gestire il non auspicato ma possibile caso di decesso del cliente, dovrebbe essere preso in considerazione anche al fine di evitare possibili contenziosi con gli eredi.

Avv. Gianni Dell’Aiuto

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