Gli obblighi del SMM sono in linea di massima, obbligazioni di mezzi che possono andare in contrasto con le pretese di risultato da parte del cliente. Come gestire questo binomio che può creare non pochi problemi?

Immaginiamo la scena. Un SMM riceve una telefonata da un suo cliente che, con tono alterato, esordisce così: “E’ da quindici giorni che hai iniziato a lavorare sui miei social. Non ho venduto neanche un prodotto in più e non sono aumentati i like su Facebook”. O altre frasi di questo tenore in base all’attività del cliente e sulle aspettative che questi si era creato. La risposta del SMM potrebbe essere del tipo che è troppo presto per vedere i risultati, che il posizionamento è appena iniziato e che la comunicazione richiede tempo per essere efficace. Sono giustificazioni che un cliente può accettare? Probabilmente no. E sicuramente non apprezzerebbe neppure sentirsi dire che “io non posso garantire risultati!” perché, viceversa, è proprio il risultato che il cliente si aspetta. Del resto, quando vi ha scelti, si è fidato perché sul vostro sito avete scritto che migliorate la visibilità social e aumentate le conversioni da contatti a clienti. E magari vi rendete conto in quel momento che avete messo in evidenza la massima resa sui budget destinati alle campagne pubblicitarie.

Conseguenza? Dopo un mese o due di campagna social e i vostri sforzi, il cliente risolve il contratto e si rifiuta di pagare a fronte di ciò che per lui è zero risultati. Difficile quindi per il SMM ottenere il pagamento del residuo periodo contrattuale, ciò anche in considerazione del mancato riconoscimento della categoria, di un albo che abiliti alla professione, di tabelle per poter calcolare validi parametri sui compensi. Il rischio, quindi, è quello di non essere pagati o, ipotesi non del tutto remota, ricevere richieste danni o restituzione dei compensi anticipati.

Perché tutto ciò? E’ chiaro per il SMM che non può garantire con certezza assoluta che aumentino i click, i like, le visite su un sito e, meno che mai, le vendite di un prodotto o un incremento di voti alle prossime elezioni. Insomma, quali sono gli obblighi del Social Media Manager? Il SMM può solo svolgere al meglio il proprio lavoro e garantire il suo impegno e la professionalità. Ma è questo che il cliente vuole?

Ci troviamo in una strana situazione in cui giuridicamente parlando, il SMM mette a disposizione inserendola nel contratto, quella che è un’obbligazione di mezzi a fronte di una volontà del cliente che vuole un risultato; ma l’obbligazione di risultato è cosa ben diversa. Un esempio semplice? Al medico che cura un paziente malato, viene richiesta un’obbligazione di mezzi, non potendo garantire la guarigione; un trasportatore deve invece porre in essere un’obbligazione di risultato: consegnare la merce nel luogo esatto. Un avvocato non può garantire il buon esito di una causa, ma se mi rivolgessi ad un chirurgo plastico con la foto di come voglio venga rifatto il mio naso, ecco che chiedo un risultato.

Gli obblighi del Social Media Manager quali sono? Insomma, come si collocano i SMM in questo contesto dal momento che, mancando una normativa di riferimento, si deve ricorrere ai principi generali codicistici e a strumenti contrattuali che devono essere di volta in volta adattati alla sua attività? Il tutto tenendo conto del cliente che vuole e pretende risultati. Magari basandosi sulle pagine social proprio del SMM che contengono messaggi fuorvianti se non addirittura con toni trionfalistici quando scrivono frasi del tipo: Con noi risultati garantiti; I nostri clienti raddoppiano le visualizzazioni e il fatturato in sei mesi”.

Soluzioni per il SMM? Intanto quello di “educare il cliente”, rendendolo consapevole che anche se portate il cavallo al pozzo, non è detto che beva (la saggezza dei vecchi proverbi), ma questo adagio dovrebbe trovare il giusto inserimento nei contratti dei SMM; contratti che a loro volta dovrebbero essere costruiti di volta in volta e non presi da modelli trovati su internet. Girano infatti sulla rete schemi di contratto per SMM che si occupano solo di alcuni aspetti e ne tralasciano altri di rilievo quali, ad esempio, proprio la circostanza che non è possibile garantire risultati. Peggio ancora potrebbe andare a coloro che, ancora oggi, si limitano a definire il rapporto con il cliente sulla semplice base dell’accettazione del preventivo. Le strette di mano andavano bene (forse) in un’altra epoca: oggi sono a dir poco inopportune.

Ultima considerazione ma non certo ultima per importanza. Accedere ai social dei clienti, vuol dire avere le loro chiavi di casa e poter prendere visione di tutti i dati personali (magari anche quelli sensibili) dei loro clienti e follower. Vi siete tutelati per quanto attiene al GDPR, trattamento dati, privacy e dintorni? Anche questo dovrebbe essere inserito nei contratti. Anche questo fa parte degli obblighi del Social Media Manager.

Avv. Gianni Dell’Aiuto

Per approfondire leggi anche https://www.emeracomunicazione.it/2020/05/10/il-contratto-del-social-media-manager/