Il contratto del Social Media Manager: 5 errori da evitare

Chi entra in un bar e chiede “Un caffè”, ha appena accettato la proposta di vendita contenuta sul listino affisso sopra la cassa che indica “1 euro” quale prezzo da pagare. Da quel momento in poi nascono le obbligazioni dei contraenti: per il cliente pagare integralmente il prezzo e, per il barista, fornire zucchero, piattino e cucchiaino e un goccio di latte per macchiarlo, se richiesto. La tazzina non dovrebbe avere macchie di rossetto e, si spera, non dovrebbe neanche contenere residui di acido muriatico. E il bicchiere d’acqua è compreso o no? La correzione a cognac invece sappiamo tutti che è a parte. Sembrava più facile vero?

Noi avvocati lo definiamo rapporto contrattuale. Anche per un caffè, quindi, sarebbe opportuno un accordo scritto per chiarire tutti gli elementi, limitare responsabilità, rischi, fatti di terzi e il post vendita. Meglio evitare che accada ciò che è avvenuto ad una nota catena che si è vista condannare perché non aveva avvisato che il caffè contenuto nel bicchiere era bollente: una cliente si scottò le e l’azienda fu condannata a risarcire i danni. Più complesse sono le obbligazioni che derivano da un contratto e maggiori devono essere le cautele, specialmente per il fornitore.

Di tutto ciò sembra che se ne dimentichino molti fornitori di servizi, specialmente quelli connessi al mondo di internet, tra cui, in particolare, i Social Media Manager, sulle cui modalità di concludere un contratto molto ci sarebbe da dire. Cerchiamo allora di capire, perlomeno, come NON si deve concludere un contratto.

Permettete una piccola, noiosa, ma indispensabile premessa giuridica.  Un contratto si “conclude” quando le parti sono d’accordo su tutti gli elementi ma, dopo, deve essere anche eseguito. Ricordiamoci quindi che esiste un contratto come “atto” (accordo) e un contratto come “rapporto” (l’esecuzione). L’atto deve contenere non solo tutti gli elementi perché si possa ritenere un contratto concluso, ma anche quelli che ne disciplinano l’esecuzione e anche il dopo; quello che si chiama post-vendita e che per molte aziende dovrebbe essere, oltre ad un dovere, anche un plusvalore.

Per quanto riguarda il contratto del Social Media Manager ecco 5 errori da evitare.

1 Basta una stretta di mano

Forse in altre epoche era sufficiente. Quando ci si limita a ritenere che basta un assenso tra amici per definire tutti i termini di un contratto, non ci si rende conto dei rischi in cui si può incorrere, specialmente se una delle parti ritiene che alcuni elementi debbano ritenersi “sottintesi” in virtù proprio del sottostante rapporto di amicizia che intercorre.

In giudizio però tutto questo non riesce ad essere provato. Anzi; già è dura fornire la prova che la stretta di mano vi sia stata, immaginiamo il resto.

2 Scaricarlo da internet

Quando noi avvocati (brutta razza, lo so; ma qualcuno deve pur farlo) leggiamo i contratti che si trovano in internet, possiamo davvero dire di aver visto cose che voi umani …

I modelli prestampati già andavano poco bene quando si compravano nelle cartolerie. Infatti, non possono prevedere tutti i possibili risvolti del caso e, specialmente oggi, tra tutele dei consumatori, aspetti fiscali, dati personali e garanzie da fornire al cliente, è a dir poco impossibile che un modello trovato online possa tutelare un imprenditore o, peggio, chi opera sul web come ad esempio il Social Media Manager.

3 Il preventivo

Presentare un preventivo che, lo sappiamo, per abitudine e prassi, si vuole contenere in poche righe, massimo una pagina, perché il potenziale cliente si annoia a leggere un documento troppo complicato, è un sistema fin troppo abituale ma che dovremmo veramente smettere di usare. Possiamo in un preventivo inserire tutte le clausole necessarie per disciplinare la futura gestione ed evoluzione del rapporto? Se intervenissero variazioni di costi per il fornitore? Cause di forza maggiore?

4 Intanto iniziamo, poi vediamo come procede

E già fa ridere da sola.

Sorgono troppe domande che gli interessati non si fanno, tipo: iniziamo cosa? Come procede chi? Quando lo devo fare? Ci sono scadenze? Si, ma esattamente cosa devo fare? Come, quando e quanto mi pagherai? Devo andare avanti?

D’accordo, siamo all’improvvisazione più totale e sembra fantascienza ma, purtroppo, sappiamo bene che è una triste realtà.

5 Farlo scrivere da chi non è avvocato

Purtroppo, il legalese è un idioma più difficile del turco o del cinese e solo alcuni folli possono pensare di cimentarsi nella stesura di un contratto usando i termini corretti anche perché a molti sfugge che in questa strana lingua non sono ammessi i sinonimi. Eccoci quindi al paradossale: vengono usati come sinonimi locazione e affitto, risoluzione e recesso, addirittura proprietà e possesso.

In tribunale provate a spiegare ad un giudice che voi, in realtà, intendevate un’altra cosa…

Si potrebbe continuare e, andando avanti, magari raddoppiare questi modi non proprio ortodossi per concludere i vostri contratti.

Riflettete un attimo: ne vale davvero la pena?

Il contratto del Social Media Manager è come un vestito da cucire su misura: va adattato alle vostre aziende e alle necessità di ogni singolo business. O meglio ancora per tornare all’esempio iniziale: in che cosa consiste il vostro caffè? Quale zucchero o latte dovete mettere a disposizione necessariamente del vostro cliente e che cosa invece non è compreso? E, dall’altro lato, che cosa intende il cliente per il suo caffè? Pensateci bene.

Per finire, un consiglio.

Nei telefilm americani si vedono imprenditori che vanno in giro con avvocati con la stessa disinvoltura con cui un cowboy porta la sua pistola; tutto ciò avviene anche nella realtà. Un motivo probabilmente c’è. Per un avvocato il codice è paragonabile ad un’arma e, per parafrasare Clint Eastwood in “Per un pugno di dollari” quando c’è da scrivere un contratto e un imprenditore disarmato, incontra un imprenditore armato di avvocato e codice, quello senza avvocato e codice è un imprenditore che sul mercato è morto.”

Avv. Gianni Dell’Aiuto

Per approfondire leggi anche: https://www.emeracomunicazione.it/2020/05/10/il-contratto-del-social-media-manager/

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